Voluntary Disclosure

Voluntary Disclosure – bis – 2016

Che cosa é il Voluntary Disclosure

La Voluntary Disclosure è uno strumento legale che permette, a chi ne possa beneficiare, di regolarizzare spontaneamente la propria posizione fiscale. Possono aderirvi i contribuenti che detengono, direttamente o indirettamente, capitali e redditi non dichiarati all’estero e/o in Italia, cioe’ ad esempio quelli che hanno violato gli obblighi di dichiarazione o commesso irregolarità nel versamento delle imposte per i periodi fino al 30 settembre 2016. Con esclusione di quei soggetti che si erano gia avvalsi della precedente versione. La prima versione della Voluntary Disclosure (Voluntary del 2015) è stata introdotta in Italia dalla legge sul rientro dei capitali detenuti all’estero e sull’autoriciclaggio (Legge 186/2014).

La Voluntary Disclosure – Bis, introdotta con il Decreto Legge 193/2016 (convertito in Legge 1 dicembre 2016, n. 225, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016), e’ simile nei termini generali alla Voluntary del 2015 ed offre una opportunita’ a chi non ha approfittato della finestra per il rientro dei capitali chiusa a fine 2015, per poter sanare eventuali violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.

La procedura della Voluntary – Bis puo’ essere attivata entro il 31 luglio 2017 presentando apposita istanza di ammissione e con la possibilita’ di inviare la relazione di accompagnamento  contenente le informazioni e la necessaria documentazione di supporto entro il 30 settembre 2017. Inoltre, gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in una unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni, in base all’istanza, entro il 30/09/2017. Il versamento puo’ essere ripartito in tre rate mensili di pari importo, ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30/09/2017. A differenza della procedura di collaborazione volontaria prevista nel 2015, la voluntary-bis introduce un sub-procedimento ad hoc per coloro che intendano sanare le violazioni derivanti dall’emersione di contanti e di valori al portatore (ad esempio opera d’arte, oro, gioielli, etc.). I contribuenti che desiderino regolarizzare sia attività estere o anche contanti e cassette di sicurezza “nazionali” potranno inizialmente utilizzare il vecchio prestampato dell’Agenzia per presentare la prima istanza di accesso alla nuova procedura.

Come menzionato la procedura è simile all’edizione precedente anche se con alcune differenze. Ad esempio i contribuenti potranno procedere autonomamente alla liquidazione (o con l’assistenza di un professionista) dell’importo da versare entro il 30 settembre 2017, mentre nella versione precedente era l’Agenzia delle Entrate che procedeva ad effettuare il calcolo sulla base di quanto dichiarato. In caso di calcoli sbagliati, però, si pagheranno delle sanzioni.
Un’altra importante novità della Voluntary Bis è la possibilità di non compilare il quadro RW e i quadri reddituali per il 2016 e 2017 (limitatamente alle attività rimpatriate) indicando analiticamente nella relazione i dati richiesti e liquidando le relative imposte entro il 30 settembre 2017. L’autoliquidazione è una facoltà, in mancanza la procedura potrà perfezionarsi ugualmente, ma a un costo maggiorato.

Soggetti interessati

La procedura di Collaborazione Volontaria – Bis offre la possibilità di regolarizzare i capitali che non sono stati inseriti in sede di dichiarazione dei redditi o, nel caso di patrimoni esteri, che sono detenuti in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale. È bene sottolineare che la procedura può essere intrapresa anche per la regolarizzazione delle attività non dichiarate detenute in Italia e per attivita’ detenute in forma di contante e/o altri valori detenuti in cassette di sicurezza.
Possono beneficiare della procedura tutti i soggetti destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale: persone fisiche, enti non commerciali, trust, societa’ semplici, nonche’ gli altri soggetti assimilati (art. 5 TUIR) residenti in Italia. Tra i soggetti interessati rientrano altresi’ i beneficiari effettivi degli investimenti, per i quali l’obbligo di monitoraggio e’ entrato in vigore con la legge comunitaria del 2013. Ed inoltre anche i soggetti che non siano tenuti alla compilazione del quadro RW, ma che abbiano in qualche modo omesso di dichiarare dei redditi nel period fino al 30 settembre 2016, quindi anche le societa’ di persone e capitali ed i contribuenti non residenti (per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione).
Non potranno accedere alla procedura i soggetti che, dopo la violazione, abbiano avuto formale conoscenza di ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attivita’ di accertamento amministrativo nell’ ambito di applicazione della procedura stessa.

Violazioni Sanabili

E’ consentita la regolarizzazione delle infedelta’ dichiarative commesse fino al 30 settembre 2016 in materia di:

  • Monitoraggio fiscale
  • Imposte sui redditi e relative addizionali
  • Imposte sostitutive
  • IRAP
  • IVA
  • Dichiarazione dei sostituti d’imposta

Come Funziona

La procedura di Collaborazione Volontaria – Bis offre la possibilità di regolarizzare i capitali che non sono stati inseriti in sede di dichiarazione dei redditi o, nel caso di patrimoni esteri, che sono detenuti in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale.

È bene sottolineare che la procedura può essere intrapresa anche per la regolarizzazione delle attività non dichiarate detenute in Italia. Con la nuova procedura di collaborazione volontaria – Voluntary disclosure si dovranno pagare tutte le normali imposte dovute, gli interessi e le eventuali sanzioni (queste ultime scontate rispetto alle sanzioni che sarebbero applicabili in caso di accertamento fuori dalla Voluntary). Premesso che le istruzioni alla modulistica hanno chiarito che le sanzioni base applicabili saranno quelle vigenti fino al 31 dicembre 2015 e non si applica il favor rei, al fine di fornire una indicazione di massima del “costo”, in termini di sanzioni e interessi, nell’esempio di rimpatrio di capitali detenuti all’estero, riportiamo le seguenti tabelle:

CASO 1 – CAPITALI IN PAESI BLACK LIST

Sanzioni ordinarie Effetti della Collaborazione
(sanzioni minime con sconto voluntary)
DICHIARAZIONE INFEDELE/OMESSA DICHIARAZIONE Fino al 2007: 100% dell’ imposta non versata. In caso di  omessa dichiarazione, la sanzione è del 120% con aumento di un terzo per i redditi prodotti all’estero. Le sanzioni ordinarie sono calcolate nella misura minima diminuita del 25%.
Dal 2008: 150% dell’imposta non versata; 180% in caso di omessa dichiarazione.
QUADRO RW
(Violazione dell’obbligo di dichiarazione degli investimenti all’estero o delle attivita’ estere di natura finanziaria)
Fino al 2007:sanzione del 5% dei valori non indicati nel quadro RW 3,75% fino al 2007
4,5% dal 2008
(Le sanzioni sono calcolate nella misura minima diminuita del 25%)
Dal 2008: sanzione del 6% dei valori non indicati nel quadro RW.

 

CASO 2 – CAPITALI IN PAESI BLACK LIST CON SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON L’ITALIA

Con trasferimento dei capitali in Italia oppure con autorizzazione alla trasmissione delle informazioni relative alle proprie attività

   Sanzioni ordinarie  Effetti della Collaborazione
(sanzioni minime con sconto voluntary)
DICHIARAZIONE INFEDELE/OMESSA DICHIARAZIONE Dal 2010
100% dell’ imposta non versata, aumentata di 1/3 se i redditi sono stati prodotti all’estero.
In caso di dichiarazione omessa la sanzione è pari al 120%, con aumento di 1/3 per i redditi prodotti all’estero.
Le sanzioni ordinarie sono calcolate nella misura minima diminuita del 25%.
QUADRO RW
(Violazione dell’obbligo di dichiarazione degli investimenti all’estero o delle attivita’ estere di natura finanziaria)
Dal 2004
sanzione del 3% dei valori non indicati nel quadro RW.
1,5%
(le sanzioni sono calcolate nella misura minima diminuita del 50%)

 

CASO 3 – CAPITALI IN PAESI NON BLACK LIST

  Sanzioni ordinarie Effetti della Collaborazione
(sanzioni minime con sconto voluntary)
DICHIARAZIONE  INFEDELE/OMESSA DICHIARAZIONE Dal 2010
100% dell’ imposta non versata, aumentata di 1/3 se i redditi sono stati prodotti all’estero. In caso di dichiarazione omessa la sanzione è pari al 120%, con aumento di 1/3 per i redditi prodotti all’estero.
Non operativo il raddoppio dei termini per l’accertamento.
Non operativo il raddoppio delle sanzioni.
Le sanzioni sono calcolate nella misura minima diminuita del 25%.
 QUADRO RW
(Violazione dell’obbligo di dichiarazione degli investimenti all’estero o delle attivita’ estere di natura finanziaria)
Dal 2004
sanzione del 3% dei valori non indicati nel quadro RW.
1,5%
(le sanzioni sono calcolate nella misura minima diminuita del 50%)